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Russia: Novità normative al 22 luglio 2022


La scorsa settimana il Presidente della Federazione Russa ha ratificato un pacchetto di 125 provvedimenti di legge. Si riportano qui di seguito le principali novità normative in materia di contro-sanzioni da noi selezionate.


Regime speciale in materia di corporate governance per gli anni 2022 e 2023

La Legge Federale del 14 luglio 2022 No. 292-FZ introduce a partire dalla stessa data del provvedimento alcune deroghe relative alla corretta costituzione e operato del Consiglio dei direttori (Sovet direktorov). Nello specifico, viene previsto che:

  • fino al 31 dicembre 2023 l’assemblea generale dei soci (azionisti) delle imprese soggette alle misure restrittive imposte dai paesi esteri può decidere di non costituire il Consiglio dei direttori. In tal caso le funzioni del Consiglio dei direttori passano all’organo esecutivo (Comitato di Gestione o Direttore Generale), ad eccezione delle questioni più importanti, le quali vengono riassunte nella competenza dell’Assemblea Generale dei soci (azionisti);

  • fino al 31 dicembre 2022 nelle società per azioni a prescindere da quanto previsto dalle disposizioni di legge, dallo statuto o dalla delibera degli azionisti, il Consiglio dei direttori di una società per azioni può rimanere in carica quale organo societario fino a nuova nomina dei suoi membri, sempre che il numero dei membri effettivi non risulti inferiore a tre. Viene inoltre stabilito che in tal caso il quorum costitutivo sia pari ad almeno la metà dei direttori in carica.

La stessa Legge stabilisce inoltre, con riferimento all’anno 2022, l’estensione del termine ultimo per la convocazione dell’Assemblea generale annuale degli azionisti di una società per azioni dal 30 giugno 2022 al 30 settembre 2022.


Tutela del locatore nei rapporti con locatari controllati da soggetti esteri appartenenti ai c.d. “Paesi ostili”

Con la Legge Federale del 14 luglio 2022 No. 332-FZ è stata introdotta una particolare regolamentazione dei rapporti giuridici di locazione (sublocazione) immobiliare qualora il locatario sia (i) un’impresa operante nel settore della vendita al dettaglio ovvero della ristorazione, nonché (ii) si trovi sotto il controllo diretto o indiretto di soggetti esteri provenienti dai c.d. “Paesi ostili” (ivi inclusa l’Italia).

La riforma in oggetto prevede che, qualora il canone di locazione dipenda (in tutto o in parte) dai risultati dell’attività d’impresa svolta dal locatario presso l’immobile locato, laddove quest’ultimo abbia sospeso ovvero cessato tale attività e conseguentemente l’utilizzo dello stesso immobile, causando in tal modo una sostanziale riduzione del canone, il locatore ha diritto di:

  1. richiedere al locatario di versare il canone mensile per il periodo in cui quest’ultimo ha sospeso o cessato di utilizzare l’immobile locato per un importo calcolato sulla base del canone mensile medio percepito nel corso del 2021, ovvero per il periodo da gennaio 2022 al 24 febbraio 2022, qualora l’utilizzo dell’immobile locato sia iniziato a partire dal 1° gennaio 2022;

  2. recedere unilateralmente dal contratto di locazione qualora il locatario non ripristini l’effettivo utilizzo dell’immobile locato in conformità ai termini del contratto di locazione (sublocazione) o si rifiuti di adempiere alla richiesta di cui al punto precedente entro 10 giorni lavorativi dalla data di ricezione dell’apposita richiesta da parte del locatario.

Le nuove modifiche in argomento si applicano a partire dal 14 luglio u.s., eccetto per le disposizioni relative al diritto del locatore al recesso unilaterale dal contratto di locazione, che entrano in vigore a partire dal 13 settembre 2022.


Riduzione delle ammende per operazioni valutarie illecite e abolizione della responsabilità per le violazioni commesse a causa delle sanzioni a carico della Federazione Russa

La Legge Federale del 13 luglio 2022 No. 235-FZ ha introdotto alcune importanti modifiche all’articolo 15.25 del Codice degli illeciti amministrativi della Federazione Russa, che disciplina la responsabilità amministrativa derivante dalle violazioni della legislazione valutaria della Federazione Russa:

  • è stato ridotto l’ammontare delle ammende a carico delle imprese per le operazioni valutarie illecite dal 75-100 percento dell’importo di tali operazioni al 20-40 percento;

  • è stato ridotto l’ammontare delle ammende per il mancato rimpatrio di proventi in rubli da parte dei residenti-esportatori dall’attuale 3-10 percento dell’importo dei fondi non rimpatriati entro il termine prescritto al 3-5 percento (ad eccezione dei contratti relativi all’esportazione di legname e prodotti del legno, per i quali le sanzioni rimangono invariate);

  • l’ammenda a carico dei responsabili di imprese che violino la legislazione valutaria non è più rappresentata da un importo fisso, ma viene calcolata come percentuale dell’importo della violazione, fermo restando che l’importo massimo della sanzione rimane invariato a 30.000 rubli;

  • è stata eliminata la responsabilità dei residenti nell’ambito di operazioni valutarie illecite e per il mancato rimpatrio dei proventi in valuta tra il 23 febbraio 2022 e il 31 dicembre 2022, qualora tali violazioni siano state compiute a causa delle sanzioni USA/UE/UK contro la Federazione Russa.

Le modifiche in oggetto entreranno in vigore a partire dal 24 luglio p.v.
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