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Russia: un ulteriore criterio per l’approvazione di operazioni sulle quote societarie


La Commissione governativa nell’estratto dal verbale della propria seduta No. 143/4 del 2 marzo u.s. (pubblicato il 27 marzo u.s.) ha introdotto un ulteriore criterio per l’approvazione delle operazioni aventi ad oggetto l’alienazione di titoli e partecipazioni in società di capitali russe da parte di soggetti non residenti provenienti da Paesi “ostili” (o controllati da questi ultimi).


Nell’ambito di siffatte operazioni viene infatti imposto il versamento di un “contributo obbligatorio” (di fatto una “exit tax”) da versare all’erario federale di ammontare corrispondente a:


  • almeno il 5% del valore di mercato della partecipazione, come rilevato dalla perizia effettuata da enti indipendenti (preferibilmente individuati tra quelli “raccomandati” dal Ministero delle Finanze), ovvero
  • almeno il 10% del valore di mercato della partecipazione, come rilevato da siffatta perizia, qualora la vendita avvenga con uno sconto superiore al 90% della valorizzazione peritale.


Inoltre, la Commissione raccomanda altresì di corredare la relazione peritale con una specifica attestazione di approvazione a firma dell’associazione di categoria a cui è iscritto il perito indipendente incaricato di svolgere la perizia.

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