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Alert. Diritto tributario


Le imprese straniere registrate presso le autorità fiscali russe hanno l’obbligo di comunicare le informazioni relative ai loro soci
A decorrere dal 20 maggio 2021, il paragrafo 3.2. dell’articolo 23 del Codice Tributario della Federazione Russa ha introdotto l’obbligo per le società straniere registrate presso le autorità fiscali della Federazione Russa di comunicare a queste ultime le informazioni relative ai propri soci, mentre gli enti stranieri non aventi personalità giuridica sono tenuti a comunicare le informazioni relative ai loro soci fondatori, ai beneficiari nonché ai dirigenti.

Sono esenti dal succitato obbligo le società straniere registrate presso le autorità fiscali russe in ragione dell’erogazione di servizi in modalità c.d. “elettronica”, il cui luogo di erogazione sia riconosciuto la Federazione Russa.

L’obbligo in oggetto deve essere adempiuto secondo le seguenti modalità:

  • la comunicazione deve essere effettuata compilando un modulo predeterminato da trasmettere alle autorità fiscali territorialmente competenti in base alla sede di registrazione con cadenza annuale entro il 28 marzo compreso;
  • la comunicazione dell’impresa straniera deve contenere informazioni relative ai soci/azionisti alla data del 31 dicembre dell’anno precedente, nonché ad eventuali forme di partecipazione indiretta di persone fisiche o di società pubbliche, qualora la quota di partecipazione diretta e/o indiretta sia superiore al 5%;
  • la comunicazione da parte di un ente straniero non avente personalità giuridica deve contenere informazioni relative ai soci fondatori, ai beneficiari e agli amministratori alla data del 31 dicembre dell’anno precedente, nonché ad eventuali forme di partecipazione indiretta di persone fisiche o di società pubbliche, qualora la quota di detenzione diretta e/o indiretta sia superiore al 5%.

Qualora una società straniera (ente straniero non avente personalità giuridica) abbia effettuato più di una registrazione ai fini fiscali, essa sarà legittimata a presentare la citata comunicazione all’autorità fiscale territorialmente competente con riferimento ad una sola sede di registrazione individuata a propria discrezione.
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