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Prontuario sulle principali misure economiche e sanzionatorie adottate dalla Federazione Russa


1. MISURE E SANZIONI A TUTELA DEL SISTEMA FINANZIARIO E DEL RUBLO


1.1. Decreto del Presidente della Federazione Russa del 28 febbraio 2022 N. 79 “Sull’applicazione di misure economiche speciali in connessione con le azioni ostili degli Stati Uniti e dei Paesi e Organizzazioni internazionali che hanno aderito alle posizioni di questi ultimi”

Il Decreto ha introdotto con riferimento ai c.d. “residenti” russi ai fini valutari (ivi incluse le persone fisiche straniere titolari di permesso di soggiorno e le società di diritto russo) le seguenti principali misure:

(i) il divieto di effettuare operazioni aventi ad oggetto l’erogazione di valuta estera a favore di soggetti non residenti nell’ambito di contratti di finanziamento;

(ii) il divieto di accreditare valuta estera sui propri conti (depositi) in banche situate al di fuori della Federazione Russa;

(iii) il divieto di trasferire fondi senza l’apertura di un conto bancario utilizzando mezzi di pagamento elettronici forniti da prestatori di servizi di pagamento esteri;

(iv) l’obbligo per le imprese esportatrici (di beni, servizi o proprietà intellettuale) di effettuare la vendita di valuta estera nella misura dell’80% dei proventi in valuta accreditati dal 1° gennaio 2022, entro e non oltre tre giorni lavorativi dalla data di entrata in vigore del Decreto.

ll regime di vendita obbligatoria della valuta estera per le imprese esportatrici di cui al p. (iv) sopra è stato successivamente modificato tramite appositi provvedimenti adottati dalla Banca Centrale della Federazione Russa ovvero tramite Decreti del Presidente della Federazione Russa, tra cui segnatamente:

- dal 21 aprile 2022, a tutti gli esportatori è stata concessa la possibilità di vendere la valuta accreditata sui loro conti correnti a partire dal 19 aprile 2022 non più entro 3, bensì entro 60 giorni lavorativi dalla data di accredito della valuta sui conti di transito valutari;

- dal 05 maggio 2022, gli esportatori che nell’ambito della propria attività abbiano sottoscritto anche contratti di importazione sono parzialmente esenti dall’obbligo di vendita obbligatoria della valuta estera, purché a) i relativi contratti di import ed export siano registrati presso la stessa banca (ovvero le operazioni bancarie ad essi inerenti siano effettuate utilizzando conti correnti aperti presso la stessa banca), e b) la valuta estera accreditata sui conti di transito in conformità ai contratti di esportazione venga stornata dagli stessi entro un limite d’importo pari a quanto necessario per il contestuale adempimento degli obblighi derivanti dai contratti di importazione;

- dal 24 maggio 2022 la percentuale dei proventi in valuta soggetta a vendita obbligatoria è stata ridotta dal 80% al 50%;

- dal 26 maggio 2022 il termine per la vendita obbligatoria della valuta è stato aumentato fino a 120 giorni lavorativi dalla data di accredito della stessa sui conti di transito valutari.

1.2. Decreto del Presidente della Federazione Russa del 1° marzo 2022 N. 81 “Sulle misure temporanee aggiuntive di carattere economico per il sostegno della stabilità finanziaria della Federazione Russa”

Il Decreto in oggetto introduce una speciale disciplina per le seguenti operazioni tra residenti russi ai fini valutari e soggetti stranieri provenienti dai c.d. “Paesi stranieri che pongono in essere atti ostili” (cfr. p. 1.4. sotto), nonché soggetti che si trovano sotto il controllo di questi ultimi (di seguito anche “Soggetti provenienti da Paesi ostili”):

(i) operazioni che comportano la concessione di prestiti e mutui in rubli a Soggetti provenienti da Paesi ostili (esclusi i casi in cui tali operazioni siano espressamente vietate dalla legislazione russa);

(ii) operazioni effettuate con Soggetti provenienti da Paesi ostili sulla base delle quali sorge il diritto di proprietà su titoli e immobili.

In forza di tale speciale regime, come ulteriormente specificato dall’Ordinanza del Governo della Federazione Russa del 6 marzo 2022 N. 295, le operazioni di cui sopra sono soggette a speciale nullaosta che dovrà essere rilasciato dalla Commissione governativa per il controllo sugli investimenti stranieri e, conseguentemente, allo stato non possono essere liberamente effettuate.

Inoltre, a seguito dell’ottenimento di tale nullaosta governativo potrà essere possibile effettuare altresì le operazioni di cui pp. (i) e (ii) del Decreto presidenziale No. 79 di cui al precedente punto 1.1., in parziale deroga rispetto alle previsioni dello stesso.

Il regime speciale in argomento viene esteso alle operazioni, seppur svolte da soggetti esteri diversi dai Soggetti provenienti da Paesi ostili, qualora esse abbiano ad oggetto titoli e beni immobili ceduti successivamente al 22 febbraio 2022 da Soggetti provenienti da Paesi ostili.

Sempre in deroga rispetto alla regola sopra descritta, la Banca Centrale viene dotata del diritto di rilasciare i permessi ad hoc per effettuare attraverso procedure d’asta le operazioni con i titoli di cui al p. (ii) della lista soprastante.

Tecnicamente, il nullaosta della Commissione governativa di cui sopra verrà rilasciato da una speciale sottocommissione creata appositamente e presieduta dal Ministro delle Finanze e composta da rappresentanti dell’Amministrazione del Presidente, del Ministero dello Sviluppo Economico e della Banca Centrale.

Come si evince dall’estratto del verbale della riunione della citata sottocommissione datato 17 marzo 2022 No. 12, sono stati rilasciati, ad un novero illimitato di soggetti e per un termine indefinito, i seguenti nullaosta generali che acconsentono inter alia:

(i) ai residenti russi di vendere immobili alle persone fisiche qualificabili quali Soggetti provenienti da Paesi ostili;

(ii) ai residenti russi di acquistare immobili dalle persone fisiche qualificabili quali Soggetti provenienti da Paesi ostili; in quest’ultimo caso, i fondi monetari trasferiti in adempimento dei rispettivi obblighi devono essere accreditati sugli speciali conti di tipo “C” (cfr. punto 3. infra).

Nella propria lettera informativa N. 1176/03-16-3 del 02 marzo 2022 la Camera notarile federale sottolinea che il regime speciale che prevede il rilascio del citato nullaosta governativo non è applicabile in caso di cessione di quote di una società a responsabilità limitata.

1.3. Decreto del Presidente della Federazione Russa del 18 marzo 2022 N. 126 “Sulle ulteriori misure economiche temporanee per il sostegno della stabilità finanziaria nell’ambito della regolamentazione valutaria”

Il Decreto in oggetto prevede il diritto del Consiglio dei Direttori della Banca Centrale della Federazione Russa di definire l’importo massimo nei limiti del quale potranno essere effettuati:

(i) il pagamento anticipato oppure l’acconto sulla base di taluni contratti la cui lista verrà stabilita sempre dal Consiglio dei Direttori della Banca Centrale della Federazione Russa;

(ii) il trasferimento di fondi dai conti bancari aperti presso istituti di credito russi, qualora tale trasferimento venga effettuato (a) da parte di persone giuridiche non residenti provenienti dai c.d. “Paesi ostili” su conti bancari di persone giuridiche non residenti registrate in Paesi non inclusi nella lista dei “Paesi ostili” (v. p. 1.4. sotto), nonché (b) da parte delle persone giuridiche non residenti provenienti da Paesi non inclusi nella lista dei “Paesi ostili” su conti bancari aperti nei Paesi che pongono in essere atti ostili nei confronti della Federazione Russa;

(iii) l’acquisto di valuta estera sul mercato valutario interno della Federazione Russa da parte di persone giuridiche non residenti.

In conformità al Decreto commentato viene inoltre stabilito (in assenza di speciale nullaosta della Banca Centrale della Federazione Russa) il divieto per i soggetti residenti di effettuare fino al 31 dicembre 2022 il pagamento di quote (conferimenti), apporti al patrimonio e partecipazioni nel capitale di persone giuridiche non residenti, nonché di versare altro tipo di conferimento nell’ambito di accordi di cooperazione a soggetti non residenti nella Federazione Russa.

Il Decreto in argomento prevede altresì il potere della Banca Centrale di autorizzare le imprese esportatrici (di beni, servizi o proprietà intellettuale) residenti ad effettuare la vendita della valuta estera – la quale, come previsto dal Decreto del Presidente della Federazione Russa del 28 febbraio 2022 N. 79 (cfr. punto 1.1. sopra), deve essere effettuata nella misura dell’80% dei proventi in valuta, entro e non oltre tre giorni lavorativi dalla data dell’accredito – entro termini diversi da quelli previsti dal citato Decreto. Viene altresì previsto che la Banca Centrale possa autorizzare le imprese esportatrici a non effettuare la vendita obbligatoria di valuta estera nella misura dell’80% dei proventi in valuta prevista dal Decreto N. 79 in oggetto. Si stabilisce in particolare che le imprese esportatrici possano essere autorizzate dalla Banca Centrale a non effettuare la vendita obbligatoria di valuta estera, nella misura necessaria affinché le stesse possano adempiere alle proprie obbligazioni in valuta estera già in essere verso istituti di credito russi alla data dell’accredito di valuta estera sul loro conto. 1

Infine, l’atto in argomento stabilisce che dal 1° settembre 2022 le obbligazioni previste da contratti di conto (di deposito) bancario in corso di esecuzione tra persone giuridiche residenti e istituti di credito nei confronti dei quali siano state introdotte misure restrittive da parte dei c.d. “Paesi ostili”, debbano essere considerate debitamente adempiute anche qualora dette obbligazioni siano adempiute in Rubli per un importo equivalente al valore della stessa obbligazione espresso in valuta straniera avendo quale riferimento il corso di cambio vigente alla data del pagamento.

1.4. Ordinanza del Governo della Federazione Russa del 5 marzo 2022 N. 430-р

Il Governo russo ha approvato la lista dei Paesi e territori stranieri che pongono in essere atti ostili nei confronti della Federazione Russa, nonché delle persone giuridiche e fisiche di nazionalità russa.

La lista comprende:
- tutti i Paesi membri dell’Unione Europea;
- Australia;
- Albania;
- Andorra;
- Gran Bretagna (compresa l'isola di Jersey e i suoi territori d'oltremare controllati – l’isola di Anguilla, le Isole Vergini Britanniche, Gibilterra);
- Islanda;
- Canada;
- Lichtenstein;
- Micronesia;
- Monaco;
- Nuova Zelanda;
- Norvegia;
- Repubblica di Corea;
- San Marino;
- Macedonia del Nord;
- Singapore;
- Stati Uniti d’America;
- Taiwan (Cina);
- Ucraina;
- Montenegro;
- Svizzera;
- Giappone.

1.5. Decreto del Presidente della Federazione Russa del 3 maggio 2022 N. 252 “Sull’applicazione di contromisure economiche speciali in relazione ad atti ostili di alcuni paesi stranieri ed organizzazioni internazionali”

Il Decreto in questione definisce un framework normativo che permette al Governo federale di introdurre sanzioni ad personam specularmente rispetto al sistema sanzionatorio UE e USA in essere.

In conformità a tale provvedimento (i) gli enti governativi federali della Federazione Russa, (ii) gli enti dei soggetti federati, (iii) gli enti municipali, nonché (iv) le persone giuridiche e fisiche che si trovano sotto la giurisdizione della Federazione Russa, nelle relazioni con alcune persone giuridiche e fisiche, nonché con i soggetti che si trovano sotto il controllo di questi ultimi (secondo il Decreto e di seguito congiuntamente denominati come “Soggetti Sanzionati”), sono tenuti ad applicare alcune c.d. “misure economiche speciali” le quali si esplicitano nei seguenti divieti:

(i) il divieto di intrattenere rapporti (inclusa la stipulazione di contratti di commercio con l’estero) con i Soggetti Sanzionati;

(ii) il divieto di adempiere, nei rapporti con i Soggetti Sanzionati, agli obblighi derivanti da accordi già sottoscritti (ivi inclusi i contratti di commercio con l’estero), qualora tali obblighi non siano ancora stati adempiuti in tutto o in parte;

(iii) il divieto di effettuare operazioni finanziarie di cui i Soggetti Sanzionati risultino essere i beneficiari;

(iv) il divieto di esportare dalla Federazione Russa prodotti e (o) materie prime, la cui produzione e (o) estrazione avvengono sul territorio della Federazione Russa, laddove tali prodotti e (o) materie prime vengano consegnati a Soggetti Sanzionati, e (o) a soggetti terzi attraverso i Soggetti Sanzionati stessi.

Al Governo della Federazione Russa viene assegnato il compito di produrre entro 10 giorni la lista dei Soggetti Sanzionati (v. a tal proposito il successivo punto il quale illustra le misure attuative del presente Decreto), nonché di stabilire criteri aggiuntivi per la determinazione delle operazioni vietate in conformità ai punti sopra illustrati.

1.6. Ordinanza del Governo della Federazione Russa dell'11 maggio 2022 N. 851 “Sulle misure di attuazione del Decreto del Presidente della Federazione Russa N. 252 del 3 maggio 2022”

Il provvedimento in oggetto introduce il divieto di effettuare le operazioni espressamente elencate nel Decreto presidenziale N. 252 di cui sopra con 31 società energetiche, tra cui le ex filiali di Gazprom in Germania, Francia, Polonia e altri Paesi “ostili”, in relazione alle quali, secondo le informazioni diffuse dai media, Gazprom ha di fatto perso il controllo a causa dell’introduzione da parte dei governi esteri di forme di amministrazione controllata.

Inoltre, con l’Ordinanza in questione il Governo russo ha stabilito alcuni criteri aggiuntivi per la determinazione delle operazioni vietate. Nello specifico, tra queste rientrano:

- le operazioni che vengono compiute a favore dei Soggetti Sanzionati;

- le operazioni che prevedono l’entrata nei porti della Federazione Russa delle navi di proprietà di (ovvero noleggiate da) Soggetti Sanzionati, nell’interesse ovvero sulla base di istruzioni ricevute da questi ultimi;

- le operazioni che prevedono l’effettuazione di pagamenti ovvero lo scambio di titoli che coinvolgano e (o) vengano svolte a favore dei Soggetti Sanzionati.

2. PROVVEDIMENTI DELLA BANCA CENTRALE DELLA FEDERAZIONE RUSSA


2.1. Operazioni in valuta

A partire dal 16 maggio 2022 e fino al 30 settembre 2022 viene introdotto uno speciale regime per il trasferimento di fondi all’estero, che varia a seconda del fatto che l’ordinante del bonifico sia (i) un residente russo (da definirsi in base alla normativa valutaria e indipendentemente dal passaporto/nazionalità), (ii) un non residente appartenente ad un Paese che non ha imposto restrizioni contro la Russia, ovvero (iii) un non residente avente nazionalità di un Paese “ostile”.

Le persone appartenenti ai gruppi (i) e (ii), sono legittimate a trasferire mensilmente dal proprio conto aperto presso una banca russa ad un proprio conto estero o a conto intestato ad un’altra persona fisica, fino a 50.000 USD o equivalente in altra valuta straniera. Tale limite mensile è ridotto a 5.000 USD qualora il trasferimento avvenga tramite società che effettuano bonifici senza l’apertura di conti bancari (ad esempio Western Union).

Tuttavia, le persone fisiche non residenti che appartengono ai Paesi “non ostili” e che prestano in Russia mansioni lavorative/servizi in base ad un contratto di diritto civile, possono ulteriormente (e quindi oltre le soglie sopramenzionate) trasferire mensilmente all’estero (Rubli o valuta estera) dal proprio conto russo fondi nell’ammontare del proprio stipendio o del corrispettivo ricevuto per tali lavori/servizi.

Per quanto concerne i soggetti di cui al p. (iii), il trasferimento dei fondi all’estero è ammesso solo per quei non residenti appartenenti ad un Paese “ostile” che prestano in Russia mansioni lavorative/servizi per un importo mensile (in Rubli o valuta estera), limitato tuttavia in questo caso al solo ammontare della propria retribuzione o del corrispettivo ricevuto per tali lavori/servizi. Vige peraltro lo stesso limite qualora il trasferimento avvenga senza l’apertura di un conto bancario (tramite ad esempio Western Union).

Sino al 30 settembre 2022, rimangono tuttora vietati invece per i non residenti che appartengono ai Paesi “ostili” e che non prestano mansioni lavorative in Russia, così come per le persone giuridiche provenienti da tali Paesi, tutti i trasferimenti verso l’estero a qualsivoglia titolo di qualsivoglia valuta.

È stata inoltre introdotta una procedura temporanea per quanto riguarda le operazioni di prelievo di contanti in valuta estera per le persone giuridiche e gli imprenditori individuali in vigore dal 10 marzo 2022 al 10 settembre 2022. Durante tale periodo, i residenti, le persone giuridiche e gli imprenditori individuali possono prelevare in contanti dollari USA, yen giapponesi, sterline ed euro fino all’importo massimo di 5.000 dollari USA affinché possano effettuare i pagamenti delle spese durante i viaggi d’affari all’estero. In casi speciali, questo importo potrà essere aumentato su richiesta della banca al regolatore.

Nel periodo di cui sopra, invece, le persone giuridiche e gli imprenditori individuali non residenti non saranno autorizzati a prelevare in contanti dollari USA, yen giapponesi, sterline ed euro.

Inoltre, nel periodo compreso tra il 9 marzo e il 9 settembre 2022, la Banca Centrale ha stabilito una speciale procedura per il prelievo di contanti da depositi o conti in valuta estera di persone fisiche, la quale limita siffatti prelievi a una somma massima una tantum di 10.000 dollari USA, fermo restando il diritto di prelevare il controvalore in rubli delle somme in giacenza sui conti bancari da calcolarsi sulla base del tasso di cambio di mercato alla data del relativo prelievo. Si noti che a partire dall’11 aprile 2022 alle persone fisiche è stata concessa la possibilità di prelevare valuta non solo in dollari USA, ma anche in euro.

Dal 18 aprile 2022 è stata inoltre concessa la possibilità alle banche di vendere valuta estera in contanti, purchè nei limiti della quantità di valuta depositata presso le stesse banche a partire dal 9 aprile 2022. Dal 20 maggio 2022 tale regola si applica solo per le operazioni in dollari USA e euro (ovverosia vengono rimosse le restrizioni relativamente alla vendita di altre valute).

2.2. Delibera del Consiglio dei direttori della Banca della Russia sulla definizione dell’importo di alcune operazioni dei residenti e non residenti

Sulla base del Decreto presidenziale No. 126 di cui al p. 1.3. sopra, la Banca centrale ha previsto che a partire dal 27 marzo 2022 l’importo massimo dell’acconto (pagamento anticipato) che i residenti sono autorizzati a versare a soggetti non residenti non potrà eccedere il 30% del valore del corrispettivo di ciascun contratto. Tale limitazione, secondo la regola generale, è stata stabilita limitatamente a due tipologie contrattuali:

(i) contratti che prevedono la prestazione dei servizi da parte dei soggetti residenti;

(ii) contratti che prevedono l’effettuazione dei lavori (appalto), trasferimento dati o risultati dell’attività intellettuale, inclusi i diritti esclusivi su questi ultimi.

Inoltre, la Banca Centrale russa ha utilizzato la “delega” presidenziale di cui al p. 1.3. sopra per stabilire di fatto un divieto: l’importo massimo per l’acquisto di valuta straniera sul mercato interno della Federazione Russa da parte delle persone giuridiche non residenti (ad esempio branch e uffici di rappresentanza di società estere) e provenienti da Paesi che pongono in essere atti ostili nei confronti della Federazione Russa è pari a 0 USD.

3. DIRITTO CIVILE: ADEMPIMENTO DELLE OBBLIGAZIONI


3.1. Decreto del Presidente della Federazione Russa del 5 marzo 2022 N. 95 “Sulle procedure temporanee di adempimento delle obbligazioni in essere con taluni creditori stranieri”

Il Decreto in argomento introduce a favore di debitori residenti (enti o persone fisiche e, nello specifico, la Federazione Russa o altro ente pubblico russo) una procedura temporanea per l’adempimento delle obbligazioni di pagamento derivanti da contratti di mutuo o finanziamento o da altri strumenti finanziari nei confronti dei creditori esteri provenienti da Paesi che pongono in essere atti ostili, o nei confronti di soggetti controllati da tali creditori esteri. Il regime speciale in argomento si applica qualora l’ammontare del credito superi l’importo di 10 milioni di rubli al mese o importo equivalente in valuta estera calcolato in conformità al tasso di cambio della Banca Centrale della Federazione Russa relativo al primo giorno del mese di riferimento.

A tal fine, il debitore ha diritto di aprire presso i locali istituti di credito uno speciale conto di tipo “C”, intestato al creditore estero, per il regolamento in rubli delle obbligazioni in valuta.

In conformità alla speciale procedura introdotta, gli obblighi menzionati si riterranno correttamente adempiuti qualora vengano estinti in rubli per un importo equivalente a quello previsto in valuta estera, da calcolarsi al tasso di cambio della Banca Centrale della Federazione Russa stabilito per il giorno del pagamento.

Il Decreto prevede che eventuali deroghe possano essere stabilite dalla Banca Centrale o dal Ministero delle Finanze della Federazione Russa in base ad appositi regolamenti attuativi; a tal proposito si noti che, finché tali regolamenti non siano introdotti, la Banca Centrale e il Ministero delle Finanze potranno rilasciare permessi ad hoc per l’adempimento di siffatte obbligazioni in deroga alle previsioni del Decreto stesso.

In questo contesto, come ha avuto modo di chiarire la Banca Centrale della Federazione Russa, i creditori residenti nella Federazione Russa e i creditori dei Paesi che non hanno aderito alle sanzioni contro la Federazione Russa potranno ricevere i fondi ad essi spettanti in adempimento di obbligazioni contratte da residenti della Federazione Russa in rubli, al cambio al giorno del pagamento, oppure nella valuta dell’obbligazione previo ottenimento di un permesso speciale.

3.2. Lettera della Camera del Commercio e dell’Industria della Federazione Russa del 22.03.2022 N. PR/0181

La Camera del Commercio e dell'Industria della Federazione Russa ha sospeso l'esame delle domande di emissione degli specifici certificati attestanti la ricorrenza di circostanze di forza maggiore, determinate dalle restrizioni sanzionatorie su componenti e attrezzature straniere, con riferimento ai contratti conclusi nell’ambito delle attività economiche interne alla Federazione Russa.

La Camera ha sottolineato che, in conformità alle attuali disposizioni del Codice Civile della Federazione Russa, l’inadempimento da parte della controparte ai propri obblighi, nonché l’assenza sul mercato russo dei prodotti necessari per adempiere al contratto, non costituiscono circostanze di forza maggiore.

Al tempo stesso, osservando che le autorità locali stanno esaminando proposte di legge tese a introdurre un’interpretazione più estensiva del concetto di forza maggiore, la Camera ha ritenuto di sospendere l’esame delle domande di cui sopra fintanto che tali proposte di legge non vengano adottate.

3.3. Decreto del Presidente della Federazione Russa del 4 maggio 2022 N. 254 “Sulle procedure temporanee di adempimento delle obbligazioni finanziarie nell’ambito dei rapporti societari con taluni creditori stranieri”

Il Decreto in questione stabilisce, inter alia, una particolare modalità di versamento degli utili/dividendi da parte delle imprese residenti nella Federazione Russa.

Qualora un’ impresa residente in Russia costituita sotto forma di società a responsabilità limitata, dovesse adottare una delibera di distribuzione degli utili/dividendi a favore dei propri soci stranieri provenienti dai c.d. “Paesi ostili”, il versamento dovrà essere eseguito secondo le modalità descritte dal Decreto del Presidente della Federazione Russa del 5 marzo 2022 N. 95 e, nello specifico, qualora l’ammontare degli utili da distribuire dovesse superare l’importo di 10 milioni di rubli al mese (o importo equivalente in valuta estera), detto versamento sarà da effettuarsi in rubli su uno speciale conto di tipo “C” aperto presso i locali istituti di credito a favore del socio dell’impresa russa.

Incidentalmente, è opportuno notare che il conto “C” è un conto vincolato sul quale i fondi sono sostanzialmente “congelati”, salva la possibilità di eseguire un novero limitato di operazioni.

Alla Banca Centrale della Federazione Russa e al Ministero delle Finanze della Federazione Russa, conformemente agli ambiti di rispettiva competenza, viene attribuito il potere di determinare modalità diverse di distribuzione degli utili (dividendi) da parte dei residenti nei confronti degli investitori stranieri.

Inoltre, i medesimi enti governativi sono abilitati a rilasciare speciali nullaosta ad hoc per poter effettuare il versamento degli utili (dividendi) in deroga alla modalità stabilita dal presente Decreto presidenziale.

4. PROPRIETÀ INTELLETTUALE


Ordinanza del Governo della Federazione Russa del 6 marzo 2022 N. 299 “Sulla modifica del punto 2 della procedura per la determinazione dell’indennizzo spettante al titolare di un brevetto, modello di utilità o disegno industriale, in caso di adozione della decisione di utilizzo senza il suo consenso, e la procedura per il relativo pagamento”

In conformità a tale Ordinanza la metodologia per la determinazione dell’indennizzo spettante al titolare di un brevetto per l’utilizzo di un’invenzione, modello di utilità o disegno industriale e la modalità di pagamento di tale indennizzo è stata integrata con una nuova previsione: qualora il Governo della Federazione Russa adotti la decisione di concedere il diritto di sfruttare la proprietà intellettuale in assenza del consenso del titolare e quest’ultimo sia un soggetto collegato ad un Paese che pone in essere atti ostili, l’indennizzo spettante a quest’ultimo sarà pari allo 0% dei proventi del soggetto che ha usufruito della proprietà intellettuale.

5. DIVIETI E LIMITAZIONI IN MATERIA DI ESPORTAZIONI E IMPORTAZIONI


5.1. Decreto del Presidente della Federazione Russa dell’8 marzo 2022 N. 100 “Sull’adozione di misure economiche speciali nell’ambito dell’attività economica internazionale per garantire la sicurezza della Federazione Russa”

Il Decreto in oggetto introduce fino al 31 dicembre 2022 una serie di divieti e limitazioni di esportazione e/o di importazione di prodotti e/o materie prime, l’elenco dei quali dovrà essere definito dal Governo russo.

Le suddette misure non si applicano ai beni esportati o importati da persone fisiche per uso personale.

Al momento, il Governo russo con le Ordinanze del 9 marzo 2022 NN. 311, 312, 313 ha stabilito una lista di prodotti e materie prime temporaneamente vietati per l’esportazione nei Paesi che pongono in essere atti ostili nei confronti della Federazione Russa che include, inter alia, attrezzature tecnologiche, mediche, di telecomunicazione, nonché veicoli, macchine agricole e attrezzature elettriche, vagoni ferroviari e locomotive, container, turbine, macchine per la lavorazione del metallo e della pietra, monitor, proiettori, telecomandi e pannelli. Inoltre, sono limitate le esportazioni di alcuni tipi di legname.

5.2. Ordinanza del Governo della Federazione Russa del 29 marzo 2022 N. 506 “Sui beni (gruppi di beni) nei confronti dei quali non possono trovare applicazione talune disposizioni del Codice Civile della Federazione Russa in materia di tutela dei diritti esclusivi sui risultati dell’attività intellettuale e sui segni distintivi”

Al fine di assicurare la presenza sul mercato locale di beni scarsi in ragione di restrizioni esterne e stabilizzare i relativi prezzi, il Governo della Federazione Russa ha deliberato di permettere l’importazione di prodotti non contraffatti di origine straniera in assenza del consenso del titolare dei relativi diritti esclusivi che li contraddistinguono (c.d. “importazione parallela”).

L’elenco dei beni in questione dovrà essere definito dal Ministero dell’Industria e del Commercio della Federazione Russa.

5.3. Ordine del Ministero dell’Industria e del Commercio della Federazione Russa N. 1532 del 19 aprile 2022

In conformità all’Ordine del Governo di cui sopra, il Ministero dell’Industria e del Commercio della Russia ha introdotto un elenco di prodotti (gruppi di prodotti) per cui viene legittimata l’importazione parallela in Russia.

L’ordine in questione contiene 56 gruppi merceologici ricavati dalla Nomenclatura merceologica dell’Unione Economica Eurasiatica (c.d. TN VED) e riporta il codice TN VED del gruppo di prodotti (o dello specifico prodotto) e/o il marchio con cui sono stati contraddistinti i prodotti per i quali è stata autorizzata l’importazione parallela.

La lista include, inter alia, beni di consumo, prodotti tessili, pelletteria, abbigliamento, profumi, automobili e i loro componenti, attrezzature e dispositivi meccanici.

6. MISURE A SOSTEGNO DELLE IMPRESE


6.1. Legge Federale dell’8 marzo 2022 N. 46-FZ “Sugli emendamenti a taluni atti legislativi della Federazione Russa”

La Legge in commento prevede una serie di misure volte alla protezione degli interessi delle piccole e medie imprese nonché del sistema economico della Federazione Russa in generale.

La Legge stabilisce, tra l’altro, le seguenti agevolazioni nei confronti dei cittadini e delle imprese della Federazione Russa:

a) cancellazione delle verifiche statali pianificate per l’anno 2022 nei confronti delle piccole e medie imprese registrate nel relativo Registro Unico delle PMI; sussistono tuttavia a tal riguardo alcune eccezioni: ad esempio, verranno in ogni caso effettuate le verifiche statali pianificate nei confronti di imprese che svolgono attività soggette a licenza, attività nella sfera della salute, dell’educazione, in ambito sociale, ecc.

b) le Piccole Imprese, gli imprenditori individuali, nonché i cittadini che abbiano ottenuto nel periodo precedente al 1° marzo 2022 un finanziamento da un istituto di credito hanno diritto di chiedere una moratoria sui rimborsi delle corrispondenti posizioni debitorie a fronte di specifica istanza da presentarsi entro il 30 settembre 2022;

c) qualora alla fine dell’esercizio 2022 il valore del patrimonio netto di società di capitali risulti inferiore al valore del capitale sociale tali società saranno esentate dall’obbligo di ricapitalizzazione (o di ridurre il proprio capitale sociale sino a concorrenza con il valore del patrimonio netto oppure di adottare la delibera sulla propria liquidazione).

6.2. Ordinanza del Governo della Federazione Russa del 29 aprile 2022 N. 776 “Sulla modifica delle scadenze per il pagamento dei contributi previdenziali nel 2022”

Il Governo della Federazione Russa ha introdotto una deroga di 12 mesi per il versamento dei contributi previdenziali da parte delle imprese.

Per accertarsi che l’impresa o imprenditore individuale siano legittimati a valersi dell’agevolazione di cui sopra, è necessario verificare che l’attività di questi ultimi (identificabile in base allo specifico codice di classificazione delle attività economiche incluso nel Registro delle imprese locale al 1° aprile 2022) corrisponda con quelle contenute nei due elenchi allegati all’Ordinanza:

- nel primo elenco sono indicate le tipologie di attività svolte dalle imprese che potranno prorogare il pagamento dei contributi previdenziali derivanti da erogazioni effettuate a favore di persone fisiche nel periodo aprile-giugno 2022;

- nel secondo elenco (più ridotto rispetto al primo) vengono esplicitate le tipologie di attività svolte dalle imprese che potranno prorogare il pagamento dei contributi previdenziali derivanti da erogazioni effettuate a favore di persone fisiche nel periodo luglio-settembre 2022.

Il Servizio Federale Fiscale ha creato un’apposita pagina web sul proprio sito ufficiale attraverso la quale ciascuna impresa o imprenditore individuale possono verificare in autonomia se possono avere accesso alla citata misura agevolativa (la pagina è disponibile al seguente indirizzo: https://service.nalog.ru/mera/).

6.3. Ordinanza del Governo della Federazione Russa del 28 marzo 2022 N. 497 “Sull’introduzione di una moratoria per l’avvio delle procedure fallimentari sulla base delle richieste dei creditori”

Il Governo della Federazione Russa ha introdotto per sei mesi a partire dal 1° aprile 2022 una moratoria sull’avvio delle procedure concorsuali e fallimentari nei confronti di persone fisiche e imprese.


1 A questo riguardo si noti che ad un altro organo, ovvero alla Commissione governativa per il controllo sugli Investimenti Stranieri nella Federazione Russa, è stato conferito il potere di consentire in ogni situazione che tale vendita di valuta estera venga effettuata in misura diversa dall’80%.
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