04.11.2024
La Commissione governativa, nell’estratto dal verbale della propria seduta No. 268/1 del 15 ottobre 2024 (pubblicato il 30 ottobre 2024), ha aggiornato ed integrato i criteri per l’approvazione delle operazioni aventi ad oggetto l’alienazione di titoli e partecipazioni in società di capitali russe da parte di imprese non residenti provenienti da Paesi c.d. “ostili” (o controllate direttamente o indirettamente da queste ultime).
Nello specifico, è stato disposto che:
- il corrispettivo per la partecipazione deve essere ridotto di almeno il 60% rispetto al valore di mercato definito da un perito indipendente (precedentemente il valore minimo dello sconto era pari al 50%);
- l’importo minimo del “conferimento volontario” (exit tax) a favore dell’erario federale è aumentato dal 15% al 35% rispetto al valore di mercato degli asset definito dal perito indipendente;
- tale “conferimento volontario” deve essere versato secondo le seguenti modalità: il 25% è da versare entro un mese dalla data di esecuzione dell’operazione, il 5% entro un anno e il rimanente 5% entro due anni da tale data (tale norma sostituisce il precedente obbligo di versare integralmente l’importo della exit tax entro un mese dall’esecuzione dell’operazione);
- per le operazioni aventi ad oggetto asset il cui valore di mercato sia superiore a 50 miliardi di Rubli sarà ora necessario ottenere il previo assenso del Presidente della Federazione Russa (trattasi questo di un nuovo criterio non presente in precedenza).